Lo Studio legale D’Andrea, sulla scorta di anni di esperienza in materia di transazioni stragiudiziali, conciliazioni e mediazioni, è il partner ideale per affiancarti e supportarti anche con l’ausilio del nuovo istituto della negoziazione assistita, guidando il cliente verso la ricerca di un accordo condiviso, che, una volta raggiunto viene poi omologato dal giudice, così da renderlo esecutivo.
NEGOZIAZIONE ASSISTITA
E’ un nuovo strumento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il decreto legge 132/2014 introduce, infatti, un ulteriore strumento di composizione stragiudiziale delle controversie, la negoziazione assistita da uno o più avvocati, con l’intento di evitare il ricorso innanzi al tribunale e snellire il numero di processi pendenti.
QUALI LE PECULIARITA’’
Dopo il conferimento dell’incarico, l’avvocato dovrà informare il cliente della possibilità di ricorrere a questo strumento con la precisazione che la mancata informativa costituisce infrazione disciplinare dell’avvocato. La convenzione non ha limiti di materia, esclusi i diritti indisponibili e i contenziosi in materia di lavoro. In relazione al contenuto, la convenzione – redatta solo in forma scritta a pena di nullità – deve indicare sia l’oggetto della controversia che il termine concordato dalle parti per la conclusione della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi (fatto salvo un possibile rinnovo di 30 giorni).
Circostanza rilevante da sottolineare e che l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità per:
– le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
– le domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a 50 mila euro.
L’improcedibilità non trova applicazione per le controversie in materia di: Obbligazioni contrattuali derivanti da contratti tra professionisti e consumatori né per quelle in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; nei procedimenti per ingiunzione, di C.T.U., ( consulenza tecnica preventiva) ai fini della composizione della lite, di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; nei procedimenti camerali e nell’azione civile nel processo penale; quando la parte può stare in giudizio personalmente.